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Scritto da Administrator   
Giovedì 14 Ottobre 2010 09:17
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La cessione del quinto è una particolare forma di prestito personale non finalizzato caratterizzato da rate costanti trattenute direttamente dal datore di lavoro dalla busta paga del Cliente. La durata può andare da 24 a 120 mesi, il tasso è fisso e le rate hanno un importo costante per tutta la durata del finanziamento. L’importo della rata non può superare il quinto della retribuzione netta mensile.

Il principale riferimento normativo, che ne disciplina caratteristiche e modalità di erogazione, è rappresentato dal DPR n.180 del 1050, al quale hanno fatto seguito, negli anni, ulteriori fonti normative, quali ad esempio la Legge n. 80 del 2005 e le Leggi finanziarie del 2005 e del 2006. Per maggiori informazioni sulle fonti normative si rimanda alla sezione Normativa di riferimento.

Possono accede a tale tipologia di finanziamento tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato ed i pensionati.

Per legge, la cessione del quinto deve essere assistita da una polizza assicurativa contro il rischio vita e il rischio impiego (per i pensionati è presente solo la polizza vita). In caso di perdita del diritto alla retribuzione, derivanti dagli eventi coperti da garanzia, la compagnia assicurativa rimborserà all’istituto finanziario il debito residuo.

Oltre alla polizza assicurativa, per i lavoratori di aziende private, in caso di perdita del diritto alla retribuzione il debito residuo (o parte di esso) verrà estinto mediante il TFR maturato dal lavoratore. In questi casi, infatti, con la sottoscrizione del contratto, il Cliente autorizza il proprio datore di lavoro a conservare il TFR maturato e maturando a garanzia della cessione quinto stipendio.

La cessione del quinto non prevede una valutazione del merito creditizio del Cliente. L’oggetto delle verifiche sul rischio di credito svolte dall’Istituto Finanziario è, infatti, il datore di lavoro, del quale viene valutata la solidità patrimoniale e finanziaria al fine di determinare la capacità dell’Azienda di operare le trattenute sullo stipendio e versare le rate all’Istituto. Per tale motivo possono richiedere una cessione del quinto anche soggetti che hanno subito protesti e pignoramenti oppure che abbiamo avuto difficoltà nel rimborsare prestiti precedentemente richiesti.

La cessione del quinto può essere rinnovata con un’altra operazione di cessione che estingue la precedente a patto che sia trascorso almeno il 40% del periodo di ammortamento della prima cessione.

Qualora l’importo del finanziamento richiesto, avente una rata pari al quinto dello stipendio, non sia sufficiente a soddisfare le esigenze finanziare del Cliente, questo può richiedere un ulteriore finanziamento denominato “Delega di Pagamento”.

La Delega di Pagamento è un prestito personale per il quale il Cliente conferisce mandato irrevocabile, ai sensi degli artt. 1269 c.c. e 1723 comma2 c.c., al proprio datore di lavoro, a versare le rate, trattenendo le relative quote dallo stipendio, all’Istituto che ha erogato il finanziamento. Anche la Delega di Pagamento è caratterizzata da avere una rata costante, pari ad un ulteriore quinto dello stipendio, una durata compresa da 24 a 120 mesi ed un tasso di interesse fisso. Possono richiedere una delega di pagamento solo i dipendenti da lavoro subordinato e non i pensionati.

Anche la Delega di Pagamento deve essere assistita da una polizza assicurativa contro il rischio vita e impiego e prevede, per i dipendenti di società private, la conservazione del TFR maturato e maturando a garanzia del finanziamento.

Contrariamente a quanto avviene per la cessione del quinto, la delega di pagamento non prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di assumersi l’impegno ad effettuare le trattenute sullo stipendio. Per tale motivo spesso per richiedere una delega di pagamento occorre che sia stata stipulata una convenzione tra il datore di lavoro e l’Istituto Finanziario che eroga il finanziamento.

Anche la Delega di Pagamento può essere rinnovata con un’altra operazione della stessa tipologia che estingue la precedente.

Sia i contratti di cessione del quinto che di delega di pagamento, una volta stipulati con il Cliente, devono essere notificati alle amministrazioni datrici di lavoro. Solo dopo aver ricevuto dal datore di lavoro conferma della presa in carico del finanziamento (e quindi dell’effettuazione delle trattenute sullo stipendio), l’Istituto Finanziario procederà alla liquidazione del finanziamento, al netto degli eventuali acconti erogati al Cliente.

In sintesi, un lavoratore dipendente, può richiedere contemporaneamente due finanziamenti, una cessione del quinto e una delega di pagamento, entrambi aventi una rata pari al quinto dello stipendio. L’impegno finanziario complessivamente assunto del Cliente sarà quindi pari al 40% della retribuzione netta mensile.

Per maggiori informazioni sui prodotti di cessione del quinto e delega di pagamento si invita a prendere visione dei fogli informativi disponibili nella sezione "Trasparenza e Privacy".

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Ottobre 2010 09:44